
Molti datori di lavoro non lo sanno: se il dipendente è costretto ad assentarsi dal lavoro a causa delle lesioni subite in occasione di un sinistro in cui è rimasto vittima, il datore di lavoro ha diritto al risarcimento del danno economico subito. È il cosiddetto diritto di rivalsa del datore di lavoro.
Di cosa si tratta?
Come noto, durante la malattia del lavoratore il datore di lavoro è tenuto a versargli le retribuzioni, pur non potendo usufruire della sua prestazione lavorativa. Tuttavia, sebbene nelle suddette situazioni gli enti previdenziali ed assistenziali intervengano al fine di tenere indenne il datore di lavoro, alcune voci della retribuzione non rientrano in tale indennizzo. Si tratta, ad esempio, dei ratei di tredicesima e quattordicesima, ratei di tfr, ferie e permessi. Ne consegue, dunque, che quelle voci rappresentano, a tutti gli effetti, un costo per il datore di lavoro.
Ma se la responsabilità della malattia del dipendente è di un terzo, perché il datore di lavoro deve addossarsi il costo dell’assenza del lavoratore?
Qual è il fondamento del vostro diritto?
Lo stesso articolo 2043 c.c. stabilisce, infatti, che colui che cagiona ad altri un danno ingiusto è tenuto a risarcire tale danno. Ebbene, in caso di sinistro stradale causato da un terzo a danni di un dipendente, il datore di lavoro subisce un danno economico. Ne deriva dunque che il datore di lavoro ha diritto di rivolgersi all’ente assicuratore del responsabile del sinistro al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti.
A dire la verità, il riconoscimento di tale diritto in capo al datore di lavoro risale ancora al secolo scorso. Con sentenza n. 6132 del 1988 la Suprema Corte ha affermato: “il responsabile di lesioni personali in danno di un lavoratore dipendente, con conseguente invalidità temporanea assoluta, è tenuto a risarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative, poiché ciò integra un ingiusto pregiudizio, a prescindere dalla sostituibilità o meno del dipendente, causalmente ricollegabile al comportamento doloso o colposo di detto responsabile. Tale pregiudizio, in difetto di prova diversa, è liquidabile sulla base dell’ammontare delle retribuzioni e dei contributi previdenziali, obbligatoriamente pagati durante il periodo di assenza dell’infortunato, atteso che il relativo esborso esprime il normale valore delle prestazioni perdute (salva restando la risarcibilità dell’ulteriore nocumento in caso di comprovata necessità di sostituzione del dipendente)” (Cass. Sez. Unite, 12 novembre 1988, n. 6132).
Ad oggi non tutti i datori di lavoro sono consapevoli del loro diritto e dunque si assumono tutti i costi conseguenti all’assenza dei lavoratori.
Siete interessati?
Qualora desideraste approfondire tale argomento, sono a disposizione per fornire consulenza e assistenza nell’esercizio del vostro diritto di rivalsa.
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